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PA: criteri di individuazione dei soggetti aggregatori negli acquisti pubblici

lentepubblica.it • 6 Novembre 2014

Prosegue con fatica l’iter regolativo per la centralizzazione degli acquisti ed in particolare il processo di definizione dei “soggetti aggregatori”, di cui ai nostri precedenti post del 12 luglio, 24 luglio e 1 agosto.

Il requisito per poter far parte dei «soggetti aggregatori», via obbligata per gli acquisti di beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo a partire dal 1° gennaio prossimo, dovrebbe consistere nell’aver pubblicato, negli ultimi tre anni, bandi con importi di base superiori alla soglia comunitaria (204 mila euro) per almeno 200 milioni di euro, senza mai scendere sotto a un ritmo da 50 milioni all’anno. In tal caso potranno svolgere il ruolo di «soggetti aggregatori» anche le Province e le Città metropolitane, le associazioni, unioni, consorzi e convenzioni tra enti locali: nel caso di Città metropolitane e Province, la verifica del valore dei bandi nell’ultimo triennio riguarderà gli enti locali che fanno parte dell’area territoriale dell’ente attuale.

E’ quanto propone il Dpcm attuativo delle nuove regole di cui all’art. 9 c. 2 del decreto 66/2014 sui requisiti delle centrali uniche di committenza, che ha completato l’esame della Conferenza Stato-Città ed è in corso di emanazione, insieme a un Dpcm parallelo che istituisce il «tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», coordinato dal ministero dell’Economia e formato anche dai rappresentanti di Palazzo Chigi, Anci, Upi e Regioni, oltre che da un componente per ciascun soggetto aggregatore compreso nell’elenco definitivo.

Si tratta dei due provvedimenti essenziali per il reale avvio della centralizzazione degli acquisti (il passaggio «da 32mila centrali di committenza a 35» auspicato dal commissario alla spending review, Carlo Cottarelli).

Dopo l’emanazione del Dpcm, attesa a breve, l’Autorità nazionale anticorruzione dovrà indicare in un proprio provvedimento le modalità di presentazione della richiesta di far parte dell’elenco. Quindi, gli aspiranti «soggetti aggregatori» avranno 45 giorni di tempo.  Dopo la verifica delle domande, l’Anac stilerà l’elenco dei soggetti aggregatori, secondo un ordine decrescente in base al valore complessivo dei bandi realizzati da ciascuno nel triennio di riferimento, fino ad arrivare al numero massimo di 35.

E’ evidente quanto poco tempo ci sia per rispettare la tabella di marcia del 1° gennaio.

Ricordo che tale percorso era stato avviato già dal decreto «Salva-Italia» di fine 2011, per essere poi prorogato per mancanza delle condizioni di attuazione. Con il decreto 66/2014 si era tentata un’accelerazione che aveva finito per bloccare il sistema degli appalti, sfociando quindi nell’ennesimo rinvio (articolo 23-ter del Dl 90/2014) che ha spostato al 1° gennaio prossimo l’avvio dei nuovi obblighi per gli acquisti di beni e servizi e al 1° luglio la centralizzazione degli appalti di lavori.

Una guida operativa, disponibile sul sito dell’Anci, indica agli enti locali tutte le scelte operative possibili a seconda dei vari tipi di acquisti.

 

 

FONTE: Innovatori PA (www.innovatoripa.it)

AUTORE: Maria Fiore

 

 

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